Il Pretore aggiunto ha infine respinto la richiesta di fr. 2000.– a titolo di indennità (lettera f), perché ingiustificata ed esorbitante – gli attori non avendo prodotto o sostenuto alcunché per giustificarla – e perché nell'ambito della causa essi sono risultati soccombenti in maniera pressoché totale. Con tale motivazione i reclamanti, che si limitano a contestare il mancato accoglimento della loro richiesta, non si confrontano neppure di scorcio, donde l'inammissibilità della censura per carenza di motivazione (art. 321 cpv.