I reclamanti sostengono di avere comprensibilmente confuso la convenuta con la RA 1 poiché quest'ultima è la sua rappresentante e asseriscono che il primo giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito della decisione del Giudice di pace, perché vi era res iudicata. In concreto, con decisione del 6 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha parzialmente accolto un'istanza del 10 dicembre 2012 presentata da RE 1 e RE 2 nei confronti della RA 1, dando ordine all'Ufficio esecuzione di Bellinzona di annullare i PE n. __________, __________, __________ e __________ e condannando la RA 1 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.