il tasso ipotecario, l'indice nazionale dei prezzi al consumo e lo stato dei costi di manutenzione”, senza riportarlo nel dispositivo, si osserva che tale richiesta non era stata formulata dagli attori giacché essi avevano chiesto la riduzione retroattiva della pigione. E in virtù dell'art. 58 CPC il giudice non poteva aggiudicare agli attori più o altro rispetto a quanto chiesto, né meno di quanto sia stato riconosciuto. La critica dei reclamanti è del tutto infondata. 7. Il primo giudice ha respinto altresì la pretesa di fr. 850.– (lettera e) perché la decisione cui gli attori si riferivano “vede come parte debitrice la RA 1 e non già la qui convenuta”.