Non si ravvisa perciò alcun formalismo eccessivo. c) Quanto al rimprovero mosso al primo giudice di essersi limitato a indicare nei considerandi della decisione impugnata che la convenuta ha dichiarato nelle sue osservazioni che “darà seguito, per la prossima scadenza contrattuale ovvero al 1° ottobre 2013 alla richiesta di controparte, attualizzando: il tasso ipotecario, l'indice nazionale dei prezzi al consumo e lo stato dei costi di manutenzione”, senza riportarlo nel dispositivo, si osserva che tale richiesta non era stata formulata dagli attori giacché essi avevano chiesto la riduzione retroattiva della pigione.