Il Pretore aggiunto, stabilendo che le condizioni formali per l'introduzione di un'azione di riduzione della pigione non erano adempiute, ha correttamente applicato il diritto. Non si ravvisa perciò alcun formalismo eccessivo. c) Quanto al rimprovero mosso al primo giudice di essersi limitato a indicare nei considerandi della decisione impugnata che la convenuta ha dichiarato nelle sue osservazioni che “darà seguito, per la prossima scadenza contrattuale ovvero al 1° ottobre 2013 alla richiesta di controparte, attualizzando: