Essa è pertanto un presupposto processuale per la successiva azione in riduzione della pigione, a cui è possibile rinunciare soltanto se il conduttore chiede la riduzione simultaneamente alla contestazione della liceità di un aumento (art. 270a cpv. 3 CO), o qualora nell'ambito di un procedimento in riduzione già pendente il conduttore invochi ulteriori motivi di riduzione oppure se il locatore manifesta chiaramente sin dall'inizio la volontà di rifiutare una diminuzione della pigione (DTF 132 III 702, consid. 4.2 e 4.3).