In concreto, per tacere del fatto che nemmeno i reclamanti pretendono che il rispetto della procedura preventiva interna non sia giustificata da un interesse degno di protezione, la disposizione serve essenzialmente a evitare la procedura giudiziaria offrendo al locatore la possibilità di diminuire la pigione prima di adire l'autorità di conciliazione e poi, in caso di mancato accordo, il giudice (art. 274f CO). Essa è pertanto un presupposto processuale per la successiva azione in riduzione della pigione, a cui è possibile rinunciare soltanto se il conduttore chiede la riduzione simultaneamente alla contestazione della liceità di un aumento (art. 270a cpv.