Essi soggiungono che, nel caso concreto, è ipotizzabile che la locatrice avrebbe contestato la loro richiesta e che quindi le parti si sarebbero comunque ritrovate, generando ulteriori spese, davanti all'Ufficio di conciliazione. a) Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione e diviene pertanto un fine a sè stante, complicando in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali (DTF 135 I 9, consid. 2.1 con riferimenti).