I reclamanti lamentano il fatto che il primo giudice è incorso in formalismo eccessivo esigendo il rispetto delle formalità di tale norma, poiché il conduttore, in quanto parte debole del contratto di locazione, le può ignorare. Essi soggiungono che, nel caso concreto, è ipotizzabile che la locatrice avrebbe contestato la loro richiesta e che quindi le parti si sarebbero comunque ritrovate, generando ulteriori spese, davanti all'Ufficio di conciliazione. a) Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv.