ritenendo in sintesi che tale domanda, formulata dagli attori con l'istanza di conciliazione davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, non rispettava le formalità previste dall'art. 270a cpv. 2 CO. I reclamanti lamentano il fatto che il primo giudice è incorso in formalismo eccessivo esigendo il rispetto delle formalità di tale norma, poiché il conduttore, in quanto parte debole del contratto di locazione, le può ignorare.