Nelle condizioni illustrate il fatto per il primo giudice di aver ritenuto valida la dichiarazione in questione non è censurabile. b) Sostengono i reclamanti che la predetta dichiarazione, foss'anche valida, varrebbe soltanto per la richiesta di fr. 800.– per la pulizia dell'appartamento e non per quella di riduzione della pigione del 20% per i disagi subiti per la mancata manutenzione dell'appartamento, tra cui rientrano le “verniciature”. Essi ritengono che il primo giudice avrebbe dovuto spiegare meglio perché nulla può essere loro riconosciuto per tali opere. Secondo l'art. 259a cpv.