Quanto agli schiamazzi notturni e ai problemi con i vicini, il primo giudice ha ritenuto che gli stessi, non essendo stati sufficientemente comprovati nella durata, responsabilità e collocazione nel tempo, non giustificavano una riduzione del canone di locazione. 4. Relativamente alla pretesa volta alla riduzione della pigione del 20% dall'inizio del contratto e per un anno, di complessivi fr. 3816.–, per disagi subiti per mancata corrente manutenzione dell'appartamento, dagli atti risulta che, sulla lettera del 23 maggio 2011 della locatrice in risposta alle lamentele espresse dagli inquilini il 13 aprile 2011 figura la seguente dichiarazione (doc. D): “27 maggio 2011 ore 12:00, Visti: