E, per il primo giudice, tali pretese non potevano più essere riproposte poiché in contrasto con il principio della buona fede. Egli ha poi soggiunto che una riduzione della pigione non entrava in linea di conto nemmeno per le verniciature non ancora effettuate poiché gli attori non ne avevano eccepito la mancata esecuzione. Quanto agli schiamazzi notturni e ai problemi con i vicini, il primo giudice ha ritenuto che gli stessi, non essendo stati sufficientemente comprovati nella durata, responsabilità e collocazione nel tempo, non giustificavano una riduzione del canone di locazione.