{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-54_2014-12-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120690&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98f14482eb43767b589e8a6ad3a42ab6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.12.2014 16.2013.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Locazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:19", "Checksum": "b9d6c9d6e1ba5b578cfa0bda0b3750c1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.12.2014 16.2013.54\nRegesto:\nLocazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo\n\n\n8. Il Pretore aggiunto ha infine respinto la richiesta di fr. 2000.– a titolo di indennità (lettera f), perché ingiustificata ed esorbitante – gli attori non avendo prodotto o sostenuto alcunché per giustificarla – e perché nell'ambito della causa essi sono risultati soccombenti in maniera pressoché totale. Con tale motivazione i reclamanti, che si limitano a contestare il mancato accoglimento della loro richiesta, non si confrontano neppure di scorcio, donde l'inammissibilità della censura per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.\n9. Davanti a questa Camera, i reclamanti postulano il gratuito patrocinio, sostenendo che dalla documentazione prodotta risultano adempiuti i requisiti per ottenerlo. A prescindere dal fatto che per finire la richiesta riguarda il solo RE 1, e che lo stesso al beneficio di prestazioni sociali per il suo sostentamento può anche ritenersi indigente (art. 117 lett. a CPC), nel caso concreto il rimedio giuridico appariva senza possibilità di buon esito fin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC). Il beneficio richiesto non può entrare in linea di conto.\n10. Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche difficili in cui versano i reclamanti inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo. I reclamanti, nondimeno, rifonderanno alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un rappresentante, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 e RE 2 rifonderanno in solido alla controparte un'indennità fr. 100.–.\n3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.\n4. Notificazione a:\n|\n|\n– avv.; –.\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}