{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-54_2014-12-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120690&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98f14482eb43767b589e8a6ad3a42ab6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.12.2014 16.2013.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Locazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:19", "Checksum": "b9d6c9d6e1ba5b578cfa0bda0b3750c1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.12.2014 16.2013.54\nRegesto:\nLocazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo\n\n\n6. Il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di riduzione retroattiva della pigione in funzione della diminuzione del tasso ipotecario, cifrata in fr. 1200.– (lettera d), ritenendo in sintesi che tale domanda, formulata dagli attori con l'istanza di conciliazione davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, non rispettava le formalità previste dall'art. 270a cpv. 2 CO. I reclamanti lamentano il fatto che il primo giudice è incorso in formalismo eccessivo esigendo il rispetto delle formalità di tale norma, poiché il conduttore, in quanto parte debole del contratto di locazione, le può ignorare. Essi soggiungono che, nel caso concreto, è ipotizzabile che la locatrice avrebbe contestato la loro richiesta e che quindi le parti si sarebbero comunque ritrovate, generando ulteriori spese, davanti all'Ufficio di conciliazione.\na) Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione e diviene pertanto un fine a sè stante, complicando in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali (DTF 135 I 9, consid. 2.1 con riferimenti). Esso non intende negare l'opportunità di regole formali, anche rigorose, volte a canalizzare lo svolgimento delle procedure giudiziarie, bensì soltanto un'applicazione delle stesse con un rigore che nessun interesse degno di protezione possa giustificare, sì da rendere la procedura fine a sè stessa e impedire o complicare eccessivamente l'applicazione della legge (sentenza del Tribunale federale 5A_93/2010 del 16 dicembre 2010, consid. 7.2.3).\nb) Ora, per l'art. 270a cpv. 2 CO il conduttore che voglia domandare una riduzione della pigione, deve dapprima presentare per scritto la richiesta di riduzione al locatore, che deve pronunciarsi entro 30 giorni; se il locatore non accondiscende, in tutto o in parte, alla richiesta, oppure non risponde entro il termine, il conduttore può adire entro 30 giorni l'autorità di conciliazione. In concreto, per tacere del fatto che nemmeno i reclamanti pretendono che il rispetto della procedura preventiva interna non sia giustificata da un interesse degno di protezione, la disposizione serve essenzialmente a evitare la procedura giudiziaria offrendo al locatore la possibilità di diminuire la pigione prima di adire l'autorità di conciliazione e poi, in caso di mancato accordo, il giudice (art. 274f CO). Essa è pertanto un presupposto processuale per la successiva azione in riduzione della pigione, a cui è possibile rinunciare soltanto se il conduttore chiede la riduzione simultaneamente alla contestazione della liceità di un aumento (art. 270a cpv. 3 CO), o qualora nell'ambito di un procedimento in riduzione già pendente il conduttore invochi ulteriori motivi di riduzione oppure se il locatore manifesta chiaramente sin dall'inizio la volontà di rifiutare una diminuzione della pigione (DTF 132 III 702, consid. 4.2 e 4.3).\nNella fattispecie gli attori non hanno invocato la riduzione in sede di contestazione dell'aumento, né allegato e tantomeno dimostrato che la proprietaria avesse comunque già escluso la riduzione. Il Pretore aggiunto, stabilendo che le condizioni formali per l'introduzione di un'azione di riduzione della pigione non erano adempiute, ha correttamente applicato il diritto. Non si ravvisa perciò alcun formalismo eccessivo.\nc) Quanto al rimprovero mosso al primo giudice di essersi limitato a indicare nei considerandi della decisione impugnata che la convenuta ha dichiarato nelle sue osservazioni che “darà seguito, per la prossima scadenza contrattuale ovvero al 1° ottobre 2013 alla richiesta di controparte, attualizzando: il tasso ipotecario, l'indice nazionale dei prezzi al consumo e lo stato dei costi di manutenzione”, senza riportarlo nel dispositivo, si osserva che tale richiesta non era stata formulata dagli attori giacché essi avevano chiesto la riduzione retroattiva della pigione. E in virtù dell'art. 58 CPC il giudice non poteva aggiudicare agli attori più o altro rispetto a quanto chiesto, né meno di quanto sia stato riconosciuto. La critica dei reclamanti è del tutto infondata.\n7. Il primo giudice ha respinto altresì la pretesa di fr. 850.– (lettera e) perché la decisione cui gli attori si riferivano “vede come parte debitrice la RA 1 e non già la qui convenuta”. I reclamanti sostengono di avere comprensibilmente confuso la convenuta con la RA 1 poiché quest'ultima è la sua rappresentante e asseriscono che il primo giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito della decisione del Giudice di pace, perché vi era res iudicata. In concreto, con decisione del 6 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha parzialmente accolto un'istanza del 10 dicembre 2012 presentata da RE 1 e RE 2 nei confronti della RA 1, dando ordine all'Ufficio esecuzione di Bellinzona di annullare i PE n. __________, __________, __________ e __________ e condannando la RA 1 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.–, già anticipata dagli attori, e di un'indennità di fr. 700.–. Contrariamente a quanto asserito dai reclamanti, il Pretore aggiunto non si è espresso nel merito di quella decisione alla stregua di un'autorità di ricorso, ma ha unicamente constatato come dalla citata decisione debitrice nei confronti degli attori di fr. 850.– era la RA 1 e non la CO 1. E perché questa società debba rifondere l'importo rivendicato i reclamanti non dicono, non bastando manifestamente il fatto che in questa procedura la prima sia rappresentante processuale della seconda."}