{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-54_2014-12-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120690&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98f14482eb43767b589e8a6ad3a42ab6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.12.2014 16.2013.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Locazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:19", "Checksum": "b9d6c9d6e1ba5b578cfa0bda0b3750c1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.12.2014 16.2013.54\nRegesto:\nLocazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo\n\n\nSecondo l'art. 259a cpv. 1 CO se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito della cosa il conduttore può in particolare esigere dal locatore una riduzione proporzionale del corrispettivo (lett. b). Per ottenere una riduzione proporzionale della pigione dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto fino all'eliminazione del medesimo, occorre che questo pregiudichi o diminuisca l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata (art. 259d CO). Il diritto a una riduzione della pigione presuppone che i difetti debbano essere almeno di media importanza, ovvero quando l'uso dell'ente locato è ristretto nella misura di almeno il 5%, oppure quando, seppur non raggiungendo tale percentuale, il difetto minore si prolunga su un lungo lasso di tempo senza che il locatore, informato della sua presenza, prenda misure necessarie per eliminarlo (DTF 135 III 347, consid. 3.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 4A_33/2012 del 2 luglio 2012, consid. 5). Nella fattispecie, nemmeno i reclamanti pretendono che ricorrano i presupposti della norma. Come potesse il primo giudice riconoscere la pretesa i reclamanti non spiegano.\nc) Per quanto concerne infine “gli schiamazzi e gli altri problemi intercorsi con i vicini”, i reclamanti, oltre a far notare che essi non rientrano propriamente nella definizione di “carente manutenzione”, contestano la conclusione del primo giudice secondo cui le doglianze non erano sufficientemente comprovate. Ora, in realtà anche rumori provenienti da vicini possono costituire un difetto della cosa (sentenza del Tribunale federale 4C.368/2004 del 21 febbraio 2005, consid. 4.1 con riferimenti in: MietRecht Aktuel [MRA] 2005 pag. 196 segg; Aubert in: Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Basilea 2010, n. 30 ad art. 258; Higi in: Zürcher Kommentar, n. 34 ad art. 258 CO) e giustificare quindi la riduzione della pigione ai sensi dell'art. 259d CO. In concreto, una volta di più, tutto si ignora sulla loro intensità e durata, ovvero se essi superano quella soglia di tolleranza che un inquilino deve sopportare in funzione del normale uso della cosa (sui limiti: Aubert, op. cit., n. 33 ad art. 258). E siccome la prova incombeva agli attori (Aubert, op. cit., n. 55 ad art. 258), la decisione del Pretore aggiunto sfugge alla critica.\n5. a) Per quanto attiene alla pretesa di fr. 1000.– per il rimborso del conguaglio degli ultimi due anni (lettera c), per il primo giudice gli attori non avevano prodotto alcun documento che provasse la richiesta né avevano specificato come fosse composta la somma rivendicata. Egli, tuttavia, sulla base di due conteggi per riscaldamento e costi aziendali del 4 settembre 2012 riferiti all'anno 2011 prodotti dalla convenuta, uno relativo al contratto n. 7289.08.0101.04 e recante un saldo da restituire (recte: da pagare) di fr. 188.35, l'altro concernente il contratto n. 7289.08.0101.03 e menzionante un saldo da pagare (recte: da restituire) di fr. 264.05, ha stabilito che agli attori andavano restituiti fr. 188.35, il contratto di locazione oggetto della vertenza essendo il n. 7289.08.0101.04.\nb) I reclamanti non negano di non avere specificato come si compone l'importo di fr. 1000.– da loro richiesto e riconoscono che dalla documentazione agli atti non è possibile comprenderlo. Ritengono però che i due conteggi considerati dal Pretore aggiunto, pur riportando due diversi numeri di riferimento del contratto, si riferiscano ambedue allo stesso rapporto di locazione e chiedono il riconoscimento di entrambi i saldi riportati nei due conteggi, per un totale di fr. 452.40.\nc) Ora, è vero che i due conteggi si riferiscono entrambi all'appartamento locato dai reclamanti. Il motivo per cui essi indichino due diversi numeri di riferimento è dovuto al fatto che, fino al settembre 2011 era in vigore un contratto, indicato con il n. 7289.08.0101.03, poi sostituito dal 1° ottobre 2011 da quello contrassegnato con il n. 7289.08.0101.04. I saldi riportati nei due conteggi, di segno contrapposto, non indicano tuttavia entrambi degli importi da restituire agli attori e non possono pertanto essere sommati. Il conteggio relativo al primo contratto, che concerne il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2011, riporta infatti un saldo negativo, vale a dire in favore degli attori, di fr. 264.05 (doc. G, 2° foglio), mentre quello relativo al secondo, che concerne il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011, riporta un saldo positivo, ossia in favore della convenuta, di fr. 188.35 (doc. G, 4° foglio). Ciò comporta che il saldo in favore degli attori ammonterebbe a fr. 75.70. Di per sé l'importo di fr. 188.35 stabilito dal Pretore aggiunto è finanche favorevole agli attori e non si giustifica una riduzione a loro scapito ostandovi il divieto della reformatio in peius (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 310 pag. 1363)."}