{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-54_2014-12-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120690&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98f14482eb43767b589e8a6ad3a42ab6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.12.2014 16.2013.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Locazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:19", "Checksum": "b9d6c9d6e1ba5b578cfa0bda0b3750c1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.12.2014 16.2013.54\nRegesto:\nLocazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Il Pretore aggiunto ha respinto le richieste di riduzione della pigione del 20% dall'inizio del contratto e per un anno, per un totale di fr. 3816.–, per disagi subiti per mancata corrente manutenzione dell'appartamento (lettera a) e di fr. 800.– per rimborso spese sopportate per la pulizia dell'appartamento (lettera b), rilevando che le pretese erano già state sollevate dai conduttori in una lettera del 13 aprile 2011 ma che, salvo la verniciatura del lato interno della porta d'entrata e un ritocco dello stipite della porta WC ancora da sistemare, RE 1 aveva confermato il 27 maggio 2011 che le altre pendenze evidenziate in quella lettera era state risolte. E, per il primo giudice, tali pretese non potevano più essere riproposte poiché in contrasto con il principio della buona fede. Egli ha poi soggiunto che una riduzione della pigione non entrava in linea di conto nemmeno per le verniciature non ancora effettuate poiché gli attori non ne avevano eccepito la mancata esecuzione. Quanto agli schiamazzi notturni e ai problemi con i vicini, il primo giudice ha ritenuto che gli stessi, non essendo stati sufficientemente comprovati nella durata, responsabilità e collocazione nel tempo, non giustificavano una riduzione del canone di locazione.\n4. Relativamente alla pretesa volta alla riduzione della pigione del 20% dall'inizio del contratto e per un anno, di complessivi\nfr. 3816.–, per disagi subiti per mancata corrente manutenzione dell'appartamento, dagli atti risulta che, sulla lettera del 23 maggio 2011 della locatrice in risposta alle lamentele espresse dagli inquilini il 13 aprile 2011 figura la seguente dichiarazione (doc. D):\n“27 maggio 2011 ore 12:00,\nVisti:\nAncora da sistemare\n● Verniciatura porta entrata lato interno\n● Verniciatura ritocco stipite porta WC\nCon la presente si dichiara evase le pendenze nella raccomandata del 13.04.2011.\nIn fede (firma RE 1)”\na) Per i reclamanti, tale annotazione, redatta da __________ B__________, amministratore di RA 1 non è valida sia perché essa non è stata firmata anche da RE 2, sia perché RE 1, pur avendola sottoscritta, intendeva riferirsi unicamente alle “verniciature”, non essendosi accorto dell'ultima frase “con la presente si dichiara evase le pendenze nella raccomandata del 13.04.2011”. Se non che, tali obbiezioni non sono state sollevate davanti al primo giudice e sono pertanto nuove. In tale misura esse risultano quindi inammissibili in questa sede, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Per di più, in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, la sola allegazione dei reclamanti non basta a dimostrare che il reclamante abbia sottoscritto qualcosa di diverso da ciò a cui intendeva acconsentire. Nelle condizioni illustrate il fatto per il primo giudice di aver ritenuto valida la dichiarazione in questione non è censurabile.\nb) Sostengono i reclamanti che la predetta dichiarazione, foss'anche valida, varrebbe soltanto per la richiesta di fr. 800.– per la pulizia dell'appartamento e non per quella di riduzione della pigione del 20% per i disagi subiti per la mancata manutenzione dell'appartamento, tra cui rientrano le “verniciature”. Essi ritengono che il primo giudice avrebbe dovuto spiegare meglio perché nulla può essere loro riconosciuto per tali opere."}