{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-54_2014-12-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120690&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "98f14482eb43767b589e8a6ad3a42ab6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.12.2014 16.2013.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Locazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:19", "Checksum": "b9d6c9d6e1ba5b578cfa0bda0b3750c1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.12.2014 16.2013.54\nRegesto:\nLocazione - riduzione della pigione per difetti (rumori provenienti da vicini) - divieto del formalismo eccessivo\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano 15 dicembre 2014/jh\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 2 dicembre 2013 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 20 settembre 2011 RE 1 e RE 2, in qualità di conduttori, e la società __________ AG (Zurigo), quale locatrice, hanno sottoscritto un contratto di locazione a tempo indeterminato avente per oggetto un appartamento di 5 ½ locali in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________ per un canone di locazione di fr. 1340.– mensili, oltre fr. 250.– mensili di acconto spese accessorie. In seguito all'acquisto dell'immobile, la società CO 1 è subentrata in qualità di locatrice nel contratto. Nei mesi di settembre e novembre 2012, i conduttori hanno segnalato alla locatrice diversi difetti nell'ente locato, in particolare schiamazzi notturni e danni causati da terzi, così come la violazione del dovere di buon vicinato da parte di altri inquilini.\nB. Nel dicembre 2012 RE 1 e RE 2 hanno iniziato a depositare le pigioni all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco e con istanza 11 gennaio 2013 hanno chiesto allo stesso Ufficio di convocare la CO 1 al fine di ottenere la riduzione della pigione del 20% per i disagi subiti a seguito della carente manutenzione dell'ente locato, il rimborso dei costi sostenuti in seguito a lavori di riparazione, il rimborso del conguaglio degli ultimi due anni e la riduzione della pigione in funzione della diminuzione del tasso ipotecario. All'udienza del 12 marzo 2013 le parti hanno unicamente pattuito il deposito delle pigioni dovute per i mesi da dicembre 2012 a marzo 2013, per un totale di fr. 6360.–. L'autorità di conciliazione ha preso atto della mancata conciliazione e rilasciato agli istanti l'autorizzazione ad agire.\nC. Con petizione 21 marzo 2013 RE 1 e RE 2 hanno convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di complessivi\nfr. 9666.– così ripartiti:\na) la riduzione della pigione del 20% dall'inizio del contratto e per un anno, per un totale di fr. 3816.– per disagi subiti per mancata corrente manutenzione dell'appartamento;\nb) fr. 800.– per rimborso spese sopportate per la pulizia dell'appartamento;\nc) fr. 1000.– per rimborso conguaglio degli ultimi due anni;\nd) la riduzione retroattiva della pigione in funzione della diminuzione del tasso ipotecario, cifrata in fr. 1200.–;\ne) fr. 850.– riconosciuti dal Giudice di pace;\nf) fr. 2000.– a titolo di indennità.\nNelle sue osservazioni del 6 maggio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 24 settembre 2013, indetta per la discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.\nD. Statuendo il 29 ottobre 2013 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a versare agli attori fr. 188.35. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.\nE. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2013 in cui chiedono – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione o quanto meno di accoglierla per fr. 6468.40. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2014 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta agli attori il 31 ottobre 2013. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine sarebbe scaduto sabato 30 novembre 2013 salvo poi prorogarsi a lunedì 2 dicembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo in esame è tempestivo."}