che per il resto la reclamante si limita a esporre, per la prima volta in questa sede, la propria versione dei fatti e le ragioni per le quali non ha pagato l'importo richiestole, ciò che però non è ammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che in definitiva il reclamo, non avendo evidenziato nessuna errata applicazione del diritto né manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto; che in siffatte circostanze, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett.