a CPC), ma un'istanza di conciliazione con la richiesta, in caso di mancata conciliazione, di emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC; che, come risulta dal verbale di udienza 9 ottobre 2013, il primo giudice, constatata la mancata comparsa della convenuta, ha accolto la richiesta dell'istante di procedere con la decisione di merito; che, in tali circostanze, nulla può essere rimproverato al Giudice di pace, il quale, accertata l'esistenza e l'esigibilità della pretesa dell'istante, ha condannato la convenuta al pagamento del credito posto in esecuzione, rigettando poi l'opposizione al precetto esecutivo interposta dall'escussa;