che nella fattispecie l'istante non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla reclamante il 25 gennaio 2013 (cfr. 251 lett. a CPC), ma un'istanza di conciliazione con la richiesta, in caso di mancata conciliazione, di emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv.