che la reclamante sostiene di non avere “ricevuto nessuna comunicazione del rigetto alla mia opposizione e che CO 1 avesse chiesto il proseguimento del precetto” e rileva “che la persona a cui viene fatto il precetto debba ricevere copia del rigetto alla sua opposizione con copia di tutta la documentazione inviata da chi ha fatto il precetto che abbia il diritto di rispondere con la sua documentazione e successivamente se il giudice di pace non riesce a stabilire chi abbia effettivamente ragione si venga convocati”, ciò che nella fattispecie non sarebbe avvenuto;