che in merito al rimprovero al primo giudice di non averle inviato copia dell'istanza e dei relativi documenti annessi, è possibile che malgrado la citazione 30 agosto 2013 li indicasse quali allegati, non siano poi stati recapitati alla destinataria; che, in circostanze del genere, ove il primo giudice avesse effettivamente dimenticato per disattenzione di accludere alla citazione gli allegati in essa menzionati, incombeva alla convenuta, in virtù del principio che impone alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini in: