che per l'art. 201 cpv. 1 CPC l'autorità di conciliazione è tenuta a notificare senza indugio l'istanza alla controparte e nel contempo a citare le parti all'udienza di conciliazione; che in concreto, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, dagli atti risulta come il Giudice di pace le abbia notificato mediante invio raccomandato non solo la citazione all'udienza di conciliazione del 30 agosto 2013 (cfr. tracciamento degli invii Business, numero dell'invio __________), ma anche il rinvio di udienza del 5 settembre 2013, il quale risulta esserle stato recapitato il 13 settembre 2013 (cfr. tracciamento degli invii Business, numero dell'invio __________);