che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212); che nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 31 ottobre 2013 e pertanto il reclamo, datato 18 novembre ma consegnato alla Posta svizzera il 29 novembre 2013, è tempestivo; che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.