83.55 di spese esecutive, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 140.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–; che con scritto 18 novembre 2013 RE 1 è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato, chiedendo la “revisione dell'istanza del Giudice di pace di Paradiso per poter dimostrare le mie ragioni con prove chiare e inconfutabili”; che l'atto non è stato oggetto di notificazione; e considerando in diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.