– per le spese legali, così come il rigetto definitivo dell'opposizione e, in caso di mancata conciliazione, di emanare una decisione sulla base dell'art. 212 cpv. 1 CPC; che all'udienza del 9 ottobre 2013 indetta per la conciliazione, l'istante, unica comparente, ha ribadito le sue domande e la richiesta di emanazione di una decisione; che statuendo il 30 ottobre 2010 il Giudice di pace ha accolto (recte: parzialmente accolto) l'istanza, obbligando la convenuta a pagare all'istante fr. 1721.95 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2013 e fr. 83.55 di spese esecutive, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr.