{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-53_2014-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120692&nX40_KEY=4711068&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "383012e4217566b30ee60388aaa6f5ad"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2013.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.02.2014 16.2013.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di telefonia - assenza ingiustificata della convenuta a un'udienza, nonostante corretta citazione - violazione del diritto di essere sentito (mancata notifica dell'istanza) - buona fede processuale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:16:23", "Checksum": "a762e8a5ecf0d3b692b6446f8c6d9a21", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.02.2014 16.2013.53\nRegesto:\nContratto di telefonia - assenza ingiustificata della convenuta a un'udienza, nonostante corretta citazione - violazione del diritto di essere sentito (mancata notifica dell'istanza) - buona fede processuale\n\n\nche in merito al rimprovero al primo giudice di non averle inviato copia dell'istanza e dei relativi documenti annessi, è possibile che malgrado la citazione 30 agosto 2013 li indicasse quali allegati, non siano poi stati recapitati alla destinataria;\nche, in circostanze del genere, ove il primo giudice avesse effettivamente dimenticato per disattenzione di accludere alla citazione gli allegati in essa menzionati, incombeva alla convenuta, in virtù del principio che impone alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 52 pag. 100), farsi parte diligente e chiedere al Giudice di pace di inviarle i documenti mancanti;\nche la reclamante sostiene di non avere “ricevuto nessuna comunicazione del rigetto alla mia opposizione e che CO 1 avesse chiesto il proseguimento del precetto” e rileva “che la persona a cui viene fatto il precetto debba ricevere copia del rigetto alla sua opposizione con copia di tutta la documentazione inviata da chi ha fatto il precetto che abbia il diritto di rispondere con la sua documentazione e successivamente se il giudice di pace non riesce a stabilire chi abbia effettivamente ragione si venga convocati”, ciò che nella fattispecie non sarebbe avvenuto;\nche nella fattispecie l'istante non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla reclamante il 25 gennaio 2013 (cfr. 251 lett. a CPC), ma un'istanza di conciliazione con la richiesta, in caso di mancata conciliazione, di emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC;\nche, come risulta dal verbale di udienza 9 ottobre 2013, il primo giudice, constatata la mancata comparsa della convenuta, ha accolto la richiesta dell'istante di procedere con la decisione di merito;\nche, in tali circostanze, nulla può essere rimproverato al Giudice di pace, il quale, accertata l'esistenza e l'esigibilità della pretesa dell'istante, ha condannato la convenuta al pagamento del credito posto in esecuzione, rigettando poi l'opposizione al precetto esecutivo interposta dall'escussa;\nche per il resto la reclamante si limita a esporre, per la prima volta in questa sede, la propria versione dei fatti e le ragioni per le quali non ha pagato l'importo richiestole, ciò che però non è ammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;\nche in definitiva il reclamo, non avendo evidenziato nessuna errata applicazione del diritto né manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto;\nche in siffatte circostanze, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG, la causa non ponendo una questione di principio né essendo di rilevante importanza;\nche le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);\nche non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}