{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-53_2014-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120692&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "383012e4217566b30ee60388aaa6f5ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.02.2014 16.2013.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di telefonia - assenza ingiustificata della convenuta a un'udienza, nonostante corretta citazione - violazione del diritto di essere sentito (mancata notifica dell'istanza) - buona fede processuale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:16", "Checksum": "d93e9b1f6d3f145580270f1d17fee386", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.02.2014 16.2013.53\nRegesto:\nContratto di telefonia - assenza ingiustificata della convenuta a un'udienza, nonostante corretta citazione - violazione del diritto di essere sentito (mancata notifica dell'istanza) - buona fede processuale\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudice: |\nGiani, presidente\n|\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 18 novembre 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 30 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E13-016C (contratto di telefonia) promossa con istanza 20 agosto 2013 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che il 5 ottobre 2010 RE 1 ha concluso con __________ un contratto di telefonia mobile;\nche nel corso del 2012 __________, preso atto del mancato pagamento di quattro fatture, ha comunicato alla cliente la disdetta anticipata del contratto, applicando la tassa prevista contrattualmente per i casi di rescissione anticipata;\nche il 9 novembre 2012 __________ ha ceduto a CO 1 il proprio credito vantato nei confronti di RE 1;\nche il 25 gennaio 2013 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 1__________0 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1721.95 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2013 a titolo di “saldo scoperto …”, così come l'incasso di fr. 285.– per “morosità”, di fr. 90.– per “spese varie”, di fr. 22.95 per “interessi” e di fr. 83.55 per le spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione;\nche con istanza 20 agosto 2013 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo di convocare un'udienza di conciliazione volta ad ottenere da RE 1 il pagamento dell'importo posto in esecuzione oltre a fr. 400.– per le spese legali, così come il rigetto definitivo dell'opposizione e, in caso di mancata conciliazione, di emanare una decisione sulla base dell'art. 212 cpv. 1 CPC;\nche all'udienza del 9 ottobre 2013 indetta per la conciliazione, l'istante, unica comparente, ha ribadito le sue domande e la richiesta di emanazione di una decisione;\nche statuendo il 30 ottobre 2010 il Giudice di pace ha accolto (recte: parzialmente accolto) l'istanza, obbligando la convenuta a pagare all'istante fr. 1721.95 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2013 e fr. 83.55 di spese esecutive, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 140.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–;\nche con scritto 18 novembre 2013 RE 1 è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato, chiedendo la “revisione dell'istanza del Giudice di pace di Paradiso per poter dimostrare le mie ragioni con prove chiare e inconfutabili”;\nche l'atto non è stato oggetto di notificazione;\ne considerando\nin diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);\nche nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 31 ottobre 2013 e pertanto il reclamo, datato 18 novembre ma consegnato alla Posta svizzera il 29 novembre 2013, è tempestivo;\nche secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);\nche secondo il Giudice di pace “la documentazione prodotta da parte attrice (contratto, condizioni generali, estratto conto del 08.04.2013, plico fatture) attesta il ben fondato della richiesta di parte attrice e prova l'esistenza del credito principale nei confronti della parte convenuta”;\nche preliminarmente la reclamante lamenta una lesione del suo diritto di essere sentita, sostenendo di non avere ricevuto dal Giudice di pace “copia dei documenti che CO 1 avrebbe mandato in allegato come da lettera del Giudice di pace datata 30.10.2013”, ma unicamente la citazione all'udienza di conciliazione del 30 agosto 2013, la quale non conteneva “nessun tipo di informazioni e visto che negli stessi giorni avevo ricevuto la convocazione per un precetto per la tassa sui cani (…) non mi sono accorta che faceva riferimento a CO 1 (…);\nche per l'art. 201 cpv. 1 CPC l'autorità di conciliazione è tenuta a notificare senza indugio l'istanza alla controparte e nel contempo a citare le parti all'udienza di conciliazione;\nche in concreto, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, dagli atti risulta come il Giudice di pace le abbia notificato mediante invio raccomandato non solo la citazione all'udienza di conciliazione del 30 agosto 2013 (cfr. tracciamento degli invii Business, numero dell'invio __________), ma anche il rinvio di udienza del 5 settembre 2013, il quale risulta esserle stato recapitato il 13 settembre 2013 (cfr. tracciamento degli invii Business, numero dell'invio __________);"}