– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 750.–; preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2013 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato; osservato che nelle sue osservazione del 3 febbraio 2014 la Comunione dei comproprietari CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo constatato che il 18 giugno 2014 RE 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo; rilevato che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: