E in concreto, nemmeno la reclamante pretende che con il pagamento del salario in Euro il lavoratore si vedeva garantito la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo. D'altronde non è tanto il pagamento in Euro a essere in discussione, ma il tasso di cambio applicato dal datore di lavoro. Per tacere del fatto che il pagamento del salario in un altra moneta andrebbe fatto al corso del giorno della scadenza e non sulla base di una media decennale, non spetta al lavoratore – ma al datore di lavoro – sopportare il rischio d'esercizio dell'impresa dovuto alla variazione dei cambi della moneta (art. 324 CO).