Questa libertà può tuttavia essere limitata da prescrizioni di diritto pubblico o da clausole salariali di un contratto normale di lavoro (CNL) o di un contratto collettivo di lavoro (CCL). In particolare, se il rapporto di lavoro è assoggettato a un contratto collettivo, che prevede una retribuzione minima obbligatoria superiore all'importo figurante nel contratto individuale di lavoro, tale retribuzione sostituisce il salario pattuito tra le parti (Danthe in: Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, ad. art. 322 consid. 12-14; DTF 122 III 112, consid. 4b). L'art. 357 cpv.