La reclamante censura la violazione del principio della libertà contrattuale (art. 1 CO) in relazione alla fissazione del salario (art. 322 CO), asserendo che, contrariamente a quanto stabilito erroneamente dal primo giudice, l'accordo concernente il pagamento del salario in Euro, non è stato da lei “proposto e fatto sottoscrivere” al lavoratore, ma è stato pattuito liberamente di comune accordo. A suo avviso, “anche se si valutasse la fattispecie dal punto di vista dell'eventuale legittimità della modalità di pagamento, che in effetti configura una diminuzione del salario se si considerasse la valuta Euro al corso del mercato, l'accordo sarebbe pienamente valido” e non violerebbe l'art.