{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-51_2014-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119627&nX40_KEY=4921727&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d542741bbebbdec086b02b0f196ff61b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:45", "Checksum": "9fffd929761e5dbcbf1861b3ddb62f32", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.51\nRegesto:\nContratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accolto la petizione, considerando che: “il cambio medio Euro - CHF nel corso del 2011 si è situato attorno al 1.2307, con una punta minima al 01.08.2011 di 1.1165; per contrastare la continua discesa del corso a più riprese gli ambienti economici e politici, avevano richiesto l'intervento della Banca Nazionale Svizzera (BNS) a sostegno della nostra valuta, notizia ampiamente ripresa dai mezzi di comunicazione. In data 6 settembre 2011 la BNS ha fissato il cambio a 1.20 e nei giorni successivi, la soglia di oscillazione si è situata tra 1.2074 e 1.2181; il cambio di 1.42, proposto e fatto sottoscrivere al dipendente è manifestamente sproporzionato rispetto alle quotazioni di quei giorni e a sfavore del dipendente, anche alla luce delle preannunciate intenzioni della BNS, tra l'altro indirettamente citate nell'accordo. Ne consegue in modo evidente che detta sproporzione, si configura come un riportare sul lavoratore il rischio di impresa ed una sua partecipazione al risultato negativo, in questo caso di cambio, prassi non ammissibile e per certi versi discriminatoria rispetto a chi percepiva il salario in CHF; l'aspetto del rischio cambio (quindi rischio impresa) emerge in modo molto chiaro anche dalla testimonianza del Sig. L__________, proprietario della RE 1, “questo lo si desume dal fatto che esportavamo il 70% delle nostre merci nella comunità Europea con listini a 1.45 di tasso cambio… ciò nonostante ci siamo ritrovati ad una carenza importante di fondi in franchi Svizzeri. Questione che ci induceva ad attingere alla provvista di euro perdendo il 35% del valore venduto” (verbale di udienza Pretura 11.09.2013); il potere di acquisto del dipendente frontaliero della RE 1, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, è palesemente stato intaccato con l'applicazione del pagamento in Euro ad un cambio del 1.42. Se fosse rimasto in CHF, agli uffici cambi avrebbe potuto usufruire di un cambio di conversione molto più favorevole ed alla quotazione del giorno; dato per scontato che l'accordo sia stato firmato liberamente dal dipendente, è pur vero che una certa pressione psicologica indiretta ci sia stata, sotto forma di sudditanza del dipendente rispetto al datore di lavoro (rischio perdita posto di lavoro), come emerge anche dalle testimonianze rese (verbali di udienza in pretura 11.09.2013-05.07.2013-29.05.2013)”.\n4. La reclamante censura la violazione del principio della libertà contrattuale (art. 1 CO) in relazione alla fissazione del salario (art. 322 CO), asserendo che, contrariamente a quanto stabilito erroneamente dal primo giudice, l'accordo concernente il pagamento del salario in Euro, non è stato da lei “proposto e fatto sottoscrivere” al lavoratore, ma è stato pattuito liberamente di comune accordo. A suo avviso, “anche se si valutasse la fattispecie dal punto di vista dell'eventuale legittimità della modalità di pagamento, che in effetti configura una diminuzione del salario se si considerasse la valuta Euro al corso del mercato, l'accordo sarebbe pienamente valido” e non violerebbe l'art. 341 cpv. 1 CO, perché “riguarda solo i versamenti futuri, ovvero successivi al suo perfezionamento”."}