{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-51_2014-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119627&nX40_KEY=4921727&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d542741bbebbdec086b02b0f196ff61b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:45", "Checksum": "9fffd929761e5dbcbf1861b3ddb62f32", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.51\nRegesto:\nContratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 22 novembre 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 23 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Sessa nella causa n. 09-2013 (contratto di lavoro) promossa con petizione del 16 gennaio 2013 da |\n|\n|\n|\nCO 1 ()\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 2 aprile 2007 CO 1 è stato assunto dalla RE 1 come “operaio di fabbrica” per un salario lordo mensile di fr. 3400.– oltre alla tredicesima. Il rapporto contrattuale tra le parti era retto da un contratto collettivo aziendale di lavoro sottoscritto dalla datrice di lavoro con il sindacato RA 1. Nel 2011 la RE 1 ha proposto ai suoi dipendenti frontalieri il versamento dello stipendio in Euro. Malgrado l'opposizione del sindacato, il 30 agosto 2011 la datrice di lavoro ha proposto e fatto sottoscrivere a CO 1, come ad altri dipendenti frontalieri, il seguente accordo concernente “il pagamento in valuta euro del salario”:\n“Con la presente, in conformità alla Legge sul lavoro ed in deroga agli attuali e vigenti contratti in essere con la Scrivente, accetto e concordo con RE 1 di ricevere il pagamento del salario in valuta Euro, al cambio convenuto di € 1.42. Sono stato messo al corrente che tutte le altre condizioni contrattuali restano invariate. Questo accordo valido dalla data di sottoscrizione e retroattivo per la mensilità di riferimento. È possibile, da ambo le parti per la fine di un mese e con preavviso di mesi tre, revocare il presente accordo; altresì in caso il Consiglio Federale o Istituzione paritaria definisca un cambio fisso delle valute, a partire il mese successivo il cambio sarà adeguato.”\nCon e-mail 31 agosto 2011 e con lettera 28 settembre 2011 il sindacato RA 1 ha contestato la citata convenzione e ha chiesto alla RE 1 di ritornare a pagare il salario in franchi svizzeri così come di rifondere ai dipendenti “quanto arbitrariamente trattenuto” a seguito del pagamento del salario in valuta Euro al cambio fisso di € 1.42. Il 31 maggio 2012 il rapporto di lavoro tra la RE 1 e CO 1 è cessato.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 16 gennaio 2013 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Sessa per ottenere il pagamento di fr. 3129.50 netti oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2012, importo corrispondente alla differenza tra il salario netto versato da agosto 2011 a maggio 2012 calcolato al cambio fisso di € 1.42 e quello calcolato al tasso di cambio medio mensile. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Il Giudice di pace ha congiunto la causa per l'istruttoria con quelle promosse da altri due ex dipendenti contro la medesima RE 1 (incarti 07-08/2013). All'udienza del 24 aprile 2013 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Acquisiti agli atti i verbali relativi all'audizione testimoniale dell'amministratore della società e di vari dipendenti sentiti nell'ambito di due cause per fatti analoghi pendenti davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, alla successiva udienza del 16 ottobre 2013 le parti hanno rinunciato alla discussione finale.\nC. Statuendo il 23 ottobre 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato la RE 1 a pagare a CO 1 fr. 3129.59 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2012. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 225.– sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.\nD. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2013 chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere la petizione. Nella sua risposta del 2 dicembre 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del gravame.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 24 ottobre 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere il 25 ottobre 2013 e sarebbe scaduto sabato 23 novembre 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 25 novembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 22 novembre 2013, il reclamo è pertanto tempestivo."}