Nella fattispecie, ancorché la questione sia controversa, è possibile che i lavoratori abbiano sottoscritto liberamente e senza imposizioni l'accordo del 30 agosto 2011. Resta il fatto che l'assoggettamento del rapporto di lavoro tra le parti al contratto collettivo aziendale di lavoro è pacifica, sicché il versamento del salario in valuta estera non esonerava il datore di lavoro dall'obbligo di rispettare i salari minimi previsti nel contratto collettivo di lavoro stipulato dalla RE 1 con l'RA 1 (doc. E). E in concreto, nemmeno la reclamante pretende che con il pagamento del salario in Euro il lavoratore si vedeva garantito la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo.