La possibilità di derogare al pagamento del salario in franchi svizzeri è stata introdotta in occasione della revisione del 1971, in quanto il pagamento del salario in moneta estera era auspicabile in determinate situazioni, come nel caso dei contratti stipulati con frontalieri o con lavoratori impiegati all'estero (messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1967, FF 1969 II 177, 267-268). Il versamento del salario in valuta estera non esenta dall'obbligo di rispettare i salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro o nei contratti collettivi di lavoro (cfr.