L'art. 357 cpv. 2 CO prevede infatti la nullità degli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati da un contratto collettivo che derogano a disposizioni imperative del medesimo – quali quelle che stabiliscono i salari minimi – salvo il caso in cui siano più favorevoli al lavoratore (CCC, sentenza inc. 16.2002.76 del 7 aprile 2003, consid. 5 con riferimenti; Bruchez in: Commentaire du contrat de travail, op. cit., ad. art. 357 consid.