–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 24 ottobre 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere il 25 ottobre 2013 e sarebbe scaduto sabato 23 novembre 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 25 novembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 22 novembre 2013, il reclamo è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.