{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-50_2014-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119628&nX40_KEY=4921727&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bfcc4cc44f9bab23bbc848c3252302f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:46", "Checksum": "c4820b0f67e37e6be4e9f1b1b5049c22", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2014 16.2013.50\nRegesto:\nContratto di lavoro - salario pagato in euro a un cambio fisso\n\n\n5. a) L'art. 322 cpv. 1 CO prevede che il datore di lavoro paghi al lavoratore il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. La remunerazione del lavoratore è retta dal principio della libertà contrattuale (art. 1 e 19 CO) nel senso che le parti possono liberamente stabilire l'importo del salario. Questa libertà può tuttavia essere limitata da prescrizioni di diritto pubblico o da clausole salariali di un contratto normale di lavoro (CNL) o di un contratto collettivo di lavoro (CCL). In particolare, se il rapporto di lavoro è assoggettato a un contratto collettivo, che prevede una retribuzione minima obbligatoria superiore all'importo figurante nel contratto individuale di lavoro, tale retribuzione sostituisce il salario pattuito tra le parti (Danthe in: Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, ad. art. 322 consid. 12-14; DTF 122 III 112, consid. 4b). L'art. 357 cpv. 2 CO prevede infatti la nullità degli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati da un contratto collettivo che derogano a disposizioni imperative del medesimo – quali quelle che stabiliscono i salari minimi – salvo il caso in cui siano più favorevoli al lavoratore (CCC, sentenza inc. 16.2002.76 del 7 aprile 2003, consid. 5 con riferimenti; Bruchez in: Commentaire du contrat de travail, op. cit., ad. art. 357 consid. 20). Giusta l'art. 341 cpv.1 CO il lavoratore non può inoltre rinunciare validamente ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 456 seg.; Streiff/Von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ª edizione, n. 2 ad art. 341 CO). La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 7 ad art. 341 CO; II CCA, sentenza inc. 12.2011.178 del 24 ottobre 2011, consid. 4c).\nb) Secondo l'art. 323b cpv. 1 CO il pagamento del salario deve avvenire in moneta legale, in quanto non sia diversamente convenuto o d'uso. La possibilità di derogare al pagamento del salario in franchi svizzeri è stata introdotta in occasione della revisione del 1971, in quanto il pagamento del salario in moneta estera era auspicabile in determinate situazioni, come nel caso dei contratti stipulati con frontalieri o con lavoratori impiegati all'estero (messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1967, FF 1969 II 177, 267-268). Il versamento del salario in valuta estera non esenta dall'obbligo di rispettare i salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro o nei contratti collettivi di lavoro (cfr. Comunicato del Consiglio federale del 16 settembre 2011 relativo alle mozioni dei consiglieri nazionali Corrado Pardini (11.3534) e Meinrado Robbiani (11.3608); Hänni in: Perspectives et risques de nouveautés juridiques 2011/2012, Droit du travail et de la prévoyance, L'employeur à l'ère du franc fort, pag. 137 e 138).\nc) Per quanto concerne i lavoratori stranieri in Svizzera, l'art. 22 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 141.20) dispone che uno straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. Secondo l'art. 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), in conformità delle disposizioni degli Allegati I, II e III, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. L'art. 4 ALC dispone inoltre che il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 ALC e conformemente alle disposizioni dell'Allegato I ALC. L'art. 7 cpv. 1 lett. a ALC ribadisce questo concetto che è a sua volta esplicitato all'art. 9 cpv. 1 Allegato I ALC, secondo cui il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell'altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato. Il divieto di discriminazione riguarda sia la discriminazione diretta che quella indiretta, ossia ogni differenziazione esplicitamente basata sulla nazionalità così come qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, a seguito dell'applicazione di altri criteri di distinzione, porta di fatto al medesimo risultato senza che ciò sia giustificato da circostanze oggettive (DTF 130 I 26, consid. 3.2; Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Ginevra 2010, n. 61 e segg. ad art. 2 ALC, con riferimenti; Tribunale cantonale amministrativo, sentenza inc. 52.2010.436 del 2 luglio 2012, consid. 4.1)."}