In tali circostanze, al Pretore non può essere rimproverata alcuna errata applicazione del diritto attenendosi a quanto asserito dal lavoratore. In effetti, incombe al lavoratore la prova per il diritto a giorni di vacanza e di riposo, mentre la prova dell'effettuazione o meno di questi giorni è invece a carico del datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo, o almeno dovendo disporre, di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 271, consid. 2a/bb; II CCA, sentenza inc. 12.2010.195 del 14 giugno 2011, consid. 14 con riferimenti; Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ª edizione, n. 4.11 ad art. 343 CO).