a) L'art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC stabilisce che nelle controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.–, il giudice accerta i fatti d'ufficio. La massima inquisitoria sancita da questa norma corrisponde al concetto di “massima inquisitoria sociale” o “principio inquisitorio attenuato” sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito dell'ora abrogato art. 343 CO (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 22 ad art. 247).