La reclamante non condivide la conclusione del Pretore e rimprovera a quest'ultimo di avere violato il principio inquisitorio sociale previsto dall'art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC, per non avere sollecitato il dipendente a “circostanziare maggiormente la sua pretesa adducendo ulteriori mezzi di prova”, benché i documenti da lui prodotti non rappresentino “in alcun modo una prova che le vacanze siano effettivamente maturate e non godute” e si duole della violazione dell'art. 8 CC, asserendo che il conteggio prodotto dal lavoratore non rappresenta un mezzo di prova idoneo a sostegno della sua tesi. a) L'art. 247 cpv.