Il Pretore, ricordato che alla fattispecie è applicabile “il meccanismo della preclusione codificato all'art. 223 cpv. 2 CPC”, ha accolto la petizione, poiché la convenuta, a cui incombeva l'onere probatorio, non ha provato “che il conteggio proposto dall'attore non fosse conforme al vero”. La reclamante non condivide la conclusione del Pretore e rimprovera a quest'ultimo di avere violato il principio inquisitorio sociale previsto dall'art. 247 cpv.