–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 12 dicembre 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorre il 13 dicembre 2012, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), ha ripreso a decorrere il 3 gennaio 2013 e sarebbe scaduto lunedì 28 gennaio 2013. Introdotto il 24 gennaio 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.