– lordi mensili e 5 settimane di vacanza all'anno. B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 per ottenere il pagamento di fr. 5660.60 a titolo di indennità per vacanze maturate non godute. Invitata a formulare osservazioni la convenuta è rimasta silente. All'udienza di discussione del 6 dicembre 2012, l'attore, unico comparente, ha ribadito la sua posizione. C. Statuendo il 10 dicembre 2012 il Pretore ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attore fr. 5660.60 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012 e un'indennità di rappresentanza di fr.