{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-4_2014-02-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116750&nX40_KEY=4711092&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2df4411d495a181104ecfafc92c53131"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2013.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.02.2014 16.2013.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - indennizzo per vacanze non godute - onere della prova - massima inquisitoria sociale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:24:40", "Checksum": "e6db3312fc5e73f83f0d8a537b8c34d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.02.2014 16.2013.4\nRegesto:\nContratto di lavoro - indennizzo per vacanze non godute - onere della prova - massima inquisitoria sociale\n\n\na) L'art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC stabilisce che nelle controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.–, il giudice accerta i fatti d'ufficio. La massima inquisitoria sancita da questa norma corrisponde al concetto di “massima inquisitoria sociale” o “principio inquisitorio attenuato” sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito dell'ora abrogato art. 343 CO (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 22 ad art. 247). Secondo tale principio, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio – davanti al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili. Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le parti e può finanche convocare di propria iniziativa dei testimoni e/o ordinare l'edizione di documenti (sentenza del Tribunale federale 4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1 con riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2010.22 del 7 marzo 2011, consid. 3).\nb) In concreto, il lavoratore ha sostenuto che durante il rapporto di lavoro, durato 19 mesi, non ha usufruito di 41.48 giorni di vacanza che devono essergli pagati. A sostegno della sua pretesa ha prodotto il contratto di lavoro sottoscritto con la RE 1 dal quale risulta il suo diritto a 5 settimane di vacanze all'anno (doc. C) e un conteggio da lui allestito (istanza pag. 2). Dal canto suo la datrice di lavoro, non presentando osservazioni alla petizione e omettendo di comparire all'udienza, ha rinunciato alla possibilità di spiegare la sua posizione e soprattutto non ha dimostrato quanti giorni di vacanza il dipendente avrebbe a suo dire effettivamente effettuato. In tali circostanze, al Pretore non può essere rimproverata alcuna errata applicazione del diritto attenendosi a quanto asserito dal lavoratore. In effetti, incombe al lavoratore la prova per il diritto a giorni di vacanza e di riposo, mentre la prova dell'effettuazione o meno di questi giorni è invece a carico del datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo, o almeno dovendo disporre, di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 271, consid. 2a/bb; II CCA, sentenza inc. 12.2010.195 del 14 giugno 2011, consid. 14 con riferimenti; Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ª edizione, n. 4.11 ad art. 343 CO).\nc) Visto il totale disinteresse dimostrato dalla convenuta per la procedura innanzi al Pretore, un aggiramento della massima inquisitoria sociale non entra manifestamente in linea di conto. Quest'ultima non esonera infatti le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 125 III 231, consid. 4a), né obbliga il giudice ad istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (sentenza 4A_484/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2.2). La reclamante nemmeno pretende che vi fossero delle ragioni per le quali il Pretore avrebbero dovuto dubitare della completezza dell'esposizione fattuale e dei mezzi di prova offerti dal dipendente. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n4. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}