{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-4_2014-02-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116750&nX40_KEY=4921744&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2df4411d495a181104ecfafc92c53131"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.02.2014 16.2013.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - indennizzo per vacanze non godute - onere della prova - massima inquisitoria sociale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:25:00", "Checksum": "fb4eaac5e051011366a5e18a7679ac44", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.02.2014 16.2013.4\nRegesto:\nContratto di lavoro - indennizzo per vacanze non godute - onere della prova - massima inquisitoria sociale\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 24 gennaio 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1,\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 10 dicembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2012.418 (contratto di lavoro) promossa con istanza 23 ottobre 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1 ha lavorato per la RE 1 in qualità di gerente del ristorante __________ a __________, dal 1° agosto 2010 al 29 febbraio 2012, per uno stipendio di fr. 5000.– lordi mensili e 5 settimane di vacanza all'anno.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 per ottenere il pagamento di fr. 5660.60 a titolo di indennità per vacanze maturate non godute. Invitata a formulare osservazioni la convenuta è rimasta silente. All'udienza di discussione del 6 dicembre 2012, l'attore, unico comparente, ha ribadito la sua posizione.\nC. Statuendo il 10 dicembre 2012 il Pretore ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attore fr. 5660.60 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012 e un'indennità di rappresentanza di fr. 500.–.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 24 gennaio 2012 postulando in via principale l'annullamento del giudizio impugnato e in via subordinata il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio. L'atto non è stato oggetto di notificazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 12 dicembre 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorre il 13 dicembre 2012, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), ha ripreso a decorrere il 3 gennaio 2013 e sarebbe scaduto lunedì 28 gennaio 2013. Introdotto il 24 gennaio 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Il Pretore, ricordato che alla fattispecie è applicabile “il meccanismo della preclusione codificato all'art. 223 cpv. 2 CPC”, ha accolto la petizione, poiché la convenuta, a cui incombeva l'onere probatorio, non ha provato “che il conteggio proposto dall'attore non fosse conforme al vero”. La reclamante non condivide la conclusione del Pretore e rimprovera a quest'ultimo di avere violato il principio inquisitorio sociale previsto dall'art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC, per non avere sollecitato il dipendente a “circostanziare maggiormente la sua pretesa adducendo ulteriori mezzi di prova”, benché i documenti da lui prodotti non rappresentino “in alcun modo una prova che le vacanze siano effettivamente maturate e non godute” e si duole della violazione dell'art. 8 CC, asserendo che il conteggio prodotto dal lavoratore non rappresenta un mezzo di prova idoneo a sostegno della sua tesi."}