341 cpv. 1 CO, perché “riguarda solo i versamenti futuri, ovvero successivi al suo perfezionamento”. 5. a) L'art. 322 cpv. 1 CO prevede che il datore di lavoro paghi al lavoratore il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. La remunerazione del lavoratore è retta dal principio della libertà contrattuale (art. 1 e 19 CO) nel senso che le parti possono liberamente stabilire l'importo del salario. Questa libertà può tuttavia essere limitata da prescrizioni di diritto pubblico o da clausole salariali di un contratto normale di lavoro (CNL) o di un contratto collettivo di lavoro (CCL).