– sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2013 chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere la petizione. Nella sua risposta del 2 dicembre 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.